Mutuo cointestato: ecco come funziona

Quando si parla di mutuo cointestato ci si riferisce ad un mutuo che fa capo a due persone, solidamente responsabili nei confronti della banca erogatrice.

Mutuo cointestato: gli aspetti di cui tenere conto

La richiesta di un mutuo cointestato viene fatta spesso da persone con vincoli di parentela, come ad esempio due coniugi.

In caso di mutuo cointestato, bisogna prestare attenzione a vari aspetti; ad esempio, cosa accade se due coniugi che in precedenza hanno aperto un mutuo cointestato con una banca, decidono di separarsi? Nel caso in cui la separazione sia consensuale, la soluzione più veloce ed indolore sotto tutti i punti di vista, materiali e giuridici, potrebbe essere quella di vendere l'immobile.

Nel caso in cui tale soluzione non sia praticabile, le strade alternative consistono nel mantenere in essere il mutuo con il pagamento condiviso delle rate residue o la stipulazione di un accordo mediante il quale l'obbligazione mutuaria rimane in capo ad uno solo dei due coniugi.

Relativamente a tale soluzione, va specificato che perché essa si concretizzi vi è necessità che la banca risulti concorde con tale modifica contrattuale. Nel caso in cui la separazione sia giudiziale, la soluzione consistente nella vendita dell'immobile è sempre consigliabile.

Accollo, detrazioni e mancato pagamento del mutuo

Un mutuo cointestato può anche essere soggetto ad accollo: in questo caso, chi acquista un immobile che è soggetto al pagamento di un mutuo cointestato può subentrare allo stesso. Anche in questo caso è necessario l'assenso della banca.

Un altro aspetto importante relativo al funzionamento di un mutuo cointestato riguarda le detrazioni. Nello specifico, la domanda che molti si fanno è se su un mutuo cointestato vi è la possibilità di detrarre gli interessi passivi: la risposta è positiva; la detrazione, sempre in relazione all'acquisto della "prima casa", è dovuta nella misura del 19% sugli interessi passivi, con un tetto non oltrepassabile pari a 4000 euro che andranno ripartiti equamente tra i due cointestatari del mutuo.

Tuttavia, vi è un caso in cui tale regola non può applicarsi: quando il mutuo è cointestato ma la proprietà dell'immobile è a capo ad uno solo degli intestatari dello stesso; in questo caso, la detrazione spetterà solo a chi legalmente risulta proprietario dell'immobile.

Infine, in caso di mutuo per l'acquisto della nuda proprietà, la detrazione spetterà solo al ludo proprietario.

Inoltre, se uno dei due cointestatari non paga, l'istituto bancario sarà comunque legalmente autorizzato a richiedere il pagamento delle rate all'altro intestatario, in considerazione della non rilevanza delle situazioni materiali che si possono venire a creare tra gli intestatari del mutuo stesso.

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Brizio Montinari, nasce a Calimera nel 1932, quarto di sei figli appartenenti ad una famiglia di costruttori.
Sin da giovanissimo inizia a lavorare assieme a suo padre Teto e i suoi fratelli costruendo diverse opere edilizie in vari paesi della provincia di Lecce, ma anche a Brindisi e Taranto. Nei primi anni ‘50 acquistano a Lecce i terreni che negli anni ‘60 e ‘70 ... Continua a leggere

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